Il concetto di stabile organizzazione negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti il concetto di “stabile organizzazione” è molto articolato e può essere fonte di grossa confusione. Alla radice della confusione è il fatto che in America il concetto centrale non è quello di “stabile organizzazione” bensì quello di “Nexus”. A complicare il tutto interviene il fatto che serve ragionare sia a livello federale sia a livello statale e poi anche a livello di tassazione diretta ed indiretta [sales tax]
Il concetto di “Stabile Organizzazione” a livello federale
Articolo 5 della Convenzione Italia - America contro la doppia imposizione
La “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali” definisce il concetto di “Stabile Organizzazione” [“Permanent Establishment” in Americano] all’Art.5] I paragrafi rilevanti sono il Par.1]; il Par.2] ed il Par.3] [riportati in calce per chiarezza espositiva]
L’Art.5] appena citato rileva SOLO ai fini federali e ai soli fini della tassazione sul reddito. A livello dei singoli stati americani la definizione di stabile organizzazione può essere sostanzialmente diversa. Avere una stabile organizzazione negli Stati Uniti, quindi, obbliga a fare la dichiarazione dei redditi annuale e a pagare le tasse a livello federale per i redditi prodotti in America.
Il concetto di “Stabile Organizzazione” nei singoli stati americani
In America, ciascuno stato ha adottato i propri criteri per definire cosa costituisce una “Stabile Organizzazione” ai fini della tassazione sul reddito. Stato per stato, quindi, occorre analizzare le singole fattispecie per capire se serve fare la dichiarazione dei redditi e pagare le tasse in tutti quegli stati in cui l’azienda italiana ha una stabile organizzazione.
Il concetto di Stabile Organizzazione ai fini della Sales Tax
Attenzione: la sales tax è dovuta anche in assenza di una stabile organizzazione nello stato. Ciò che rileva ai fini della sales tax è l'indirizzo di spedizione dei prodotti ed il fatturato annuo nello stato
La Sales Tax è un’imposta indiretta sui consumi che è applicata solo a livello statale. La Sales Tax ha subito profondi cambiamenti nel corso dell’ultimo anno. Ci limitiamo a sottolineare che le aziende italiane che vogliono vendere in America:
- Con spedizioni dirette dall’Italia, sono tenute a registrarsi a livello statale per ottenere il numero di sales tax, e raccogliere e versare la sales tax in tutti quegli stati in cui vengono superati determinati livelli di vendita annui [normalmente compresi tra $100.000 e $200.000] o di numero di spedizioni annue nello stato [normalmente comprese tra le 100 e le 200 spedizioni]
- Attraverso marketplace come Amazon, ad esempio, non devono preoccuparsi di raccogliere e versare la sales tax perché per legge è il marketplace che deve provvedere a questa incombenza.
- In tutti gli altri casi, data la complessità del tributo, la raccomandazione è quella di condurre uno studio preliminare per capire in quali stati l’azienda è soggetta a sales tax.
Il caso particolare in cui sorge l'obbligo di pagare le tasse in America anche in assenza di una stabile organizzazione in territorio americano
Gli esportatori abituali negli Stati Uniti devono pagare le tasse in America per i redditi prodotti negli USA
Secondo la normativa fiscale americana, gli esportatori abituali negli Stati Uniti devono fare la dichiarazione dei redditi e di pagare le tasse sui redditi tassabili generati in America. La normativa si applica solo per le vendite concluse in territorio americano, e quindi, a titolo puramente esemplificativo:
- Ordini perfezionati durante una fiera svoltasi in America;
- Ordini perfezionati da personale dell’azienda italiana in visita a clienti americani;
- Ordini perfezionati da un agente, rappresentante, distributore americano;
- Spedizioni con Incoterms DDU; DDP ovvero tutti quegli Incoterms in cui la traslazione della proprietà della merce avviene in territorio americano.
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Art.5] Convenzione Italia – America contro la doppia imposizione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) una officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; eli (g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
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